SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI AGRIGENTO
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 1 – Nozione
Il Seminario Arcivescovile di Agrigento è persona giuridica sia nell'ordinamento canonico che in quello italiano.
Il suo funzionamento è disciplinato dalle norme contenute dal Codice di Diritto Canonico, dalle Leggi speciali, generali e particolari, e dal presente Regolamento, in quanto non in contrasto con le precedenti.
Art. 2 – Organi
Sono organi del Seminario, per nomina arcivescovile, secondo le necessità del Seminario, il numero dei seminaristi e le esigenze della Diocesi, il Rettore, il Vicerettore, l'Economo ed il Consiglio per gli Affari Economici.
Art. 3 – Rettore
La direzione e l'amministrazione del Seminario, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, spettano al Rettore, nominato dal Vescovo stesso a norma di legge.
Il Rettore ha la rappresentanza legale del Seminario in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con i limiti e secondo le regole stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
Art. 4 – Vicerettore
Il Vicerettore collabora con il Rettore nella direzione ed amministrazione del Seminario, svolgendo i compiti e gli incarichi che questo gli assegna.
Sostituisce il Rettore nei casi di assenza o impedimento dello stesso, riferendo del suo operato, nel più breve tempo possibile, secondo i casi, al Rettore o all'Ordinario del Luogo.
Può rappresentare, inoltre, il Seminario negli atti di ordinaria amministrazione per delega, anche presunta, del Rettore; per gli atti di straordinaria amministrazione, salvi i casi di assenza e impedimento, è necessaria la delega scritta.
Art. 5 – Economo
L'Economo collabora il Rettore nella gestione amministrativa e contabile del Seminario.
Ha la gestione autonoma delle spese ordinarie che risultano dal bilancio preventivo; cura l'esecuzione delle spese straordinarie, dopo la deliberazione e l'approvazione delle stesse, secondo gli articoli che seguono.
E' tenuto a riferire al Rettore, ogni qual volta gliene faccia richiesta, della natura ed entità delle spese sostenute e deve seguire le eventuali indicazioni che questi gli fornisce; qualora non condivida tali indicazioni, può chiedere al Rettore la convocazione immediata del Consiglio Affari Economici perchè si pronunzi nel merito.
Art. 6 – Consiglio per gli Affari Economici (C.A.E.): funzioni e poteri
Il C.A.E. collabora il Rettore, il Vicerettore e l'Economo del Seminario, nell'amministrazione dello stesso, svolgendo una attività consultiva e di sostegno, al fine di pervenire alla migliore gestione amministrativa e contabile del Seminario.
Il C.A.E.:
1)coadiuva il Rettore e l'Economo nel predisporre il bilancio preventivo, individuando le singole voci di spesa, nell'ambito dell'ammontare delle entrate prevedibili;
2)approva il rendiconto consuntivo, alla fine di ciascun esercizio, verificando la corrispondenza con i libri contabili e le disponibilità finanziarie;
3)aggiorna annualmente lo stato patrimoniale del Seminario e il relativo inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dello stesso;
4)esprime il proprio parere sugli atti di straordinaria amministrazione, prima che il Rettore chieda l'autorizzazione al compimento degli stessi da parte del Vescovo.
Il parere del C.A.E. non è vincolante per il rappresentante del Seminario, il quale, però, qualora decida di discostarsi da esso, è tenuto ad illustrare per iscritto i motivi della sua decisione al Vescovo diocesano, prima del compimento dell'atto.
Art. 7 – Consiglio per gli Affari Economici (C.A.E.): composizione
Il C.A.E. è composto dal Rettore (il Vicerettore in caso di delega o impedimento), dall'Economo e da tre fedeli nominati dal Vescovo che siano di note qualità morali e religiose, attivamente inseriti nella vita ecclesiale, capaci di valutare le scelte economiche con equilibrio ed inequivocabile spirito cristiano e che abbiano comprovate competenze tecniche, economiche o giuridiche.
I Membri del C.A.E. duranto in carica cinque anni; possono essere rinnovati anche per più mandati ad esclusiva discrezione del Vescovo.
Fanno parte del C.A.E. uno o due seminaristi (in modo che sia sempre assicurato il numero dispari dei componenti) nominati annualmente dal Rettore, tra i quali viene scelto il Segretario del Consiglio.
Art. 8 – Consiglio per gli Affari Economici (C.A.E.): incompatibilità, decadenze e sostituzioni
Non possono essere nominati membri del C.A.E. i congiunti del Vescovo e dei Superiori del Seminario sino al quarto grado di consanguineità o affinità, nonchè quanti hanno in essere rapporti economici con il Seminario.
I membri decadono dall'incarico per assenza ingustificata per tre sedute consecutive; possono essere rimossi per decreto del Vescovo, emanato in seguito a comportamenti o dichiarazioni sconsiderate o lesive degli interessi e/o dell'immagine del Seminario.
Nei casi di morte, dimissioni, rimozione o impedimento permanente di uno o più membri, il Vescovo provvede a nominare i sostituti, i quali rimarranno in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio.
Art. 9 – Consiglio per gli Affari Economici (C.A.E.): funzionamento
Il C.A.E. è convocato dal Rettore o in sua assenza dal Vicerettore, che ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede la seduta.
E' validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta.
Di quanto discusso e deliberato viene redatto un verbale, ad opera del Segretario del Consiglio, sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da almeno uno dei laici presenti.
Il C.A.E. si riunisce di norma una volta al trimestre, nonchè quando il Rettore lo reputi opportuno, quando ne sia fatta espressa richiesta dell'Economo o da almeno due dei membri laici.
Alle riunioni potranno essere invitati a relazionare su singoli argomenti persone non facenti parti del Consiglio, ove necessario e su invito del Presidente.
Art. 10 – Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente; il bilancio consuntivo entro il 30 marzo dell'anno successivo.